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Analisi

Cambiare fornitore cloud dal 12 gennaio 2027: che cosa va a zero e che cosa resta a pagamento

Il Data Act abolisce le tariffe di passaggio dal 12 gennaio 2027: l'uscita dei dati per migrare diventa gratuita. Ma le spese standard di servizio e le penali di risoluzione anticipata restano.

SynSphere Italia Pubblicato il 14 min di lettura
Data Act: dal 12 gennaio 2027 le tariffe di passaggio cloud vanno a zero, mentre l'egress per l'uso ordinario del servizio resta a pagamento

Dal 12 gennaio 2027 un fornitore di servizi cloud non potrà più farsi pagare per far passare i vostri dati a un altro fornitore. Non è un orientamento né una linea guida: è l’articolo 29 del Regolamento (UE) 2023/2854, il «Data Act», e il suo paragrafo 1 sta in una frase — «A decorrere dal 12 gennaio 2027, i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono al cliente tariffe di passaggio per il processo di passaggio ad altri fornitori.»

Per una PMI che ha dati e carichi di lavoro su un hyperscaler è un cambio di potere negoziale concreto: la voce di costo che più spesso spegne un preventivo alternativo — quanto mi costa tirare fuori i dati — ha una data di scadenza. Ma il perimetro di quella data viene sbagliato quasi sempre nello stesso punto. L’errore è leggere «dal 2027 l’egress è gratis». Diventa gratuito l’egress per migrare; l’egress per l’uso ordinario si paga ancora.

La differenza non è un’interpretazione: sta scritta in una definizione del regolamento.

ℹ️ Disclaimer: contenuto informativo aggiornato al 31 ottobre 2026, non sostituisce una consulenza legale o contrattuale. Verificate sempre il testo ufficiale e fatevi assistere sul singolo contratto.

Che cosa dice l’articolo 29

Il Capo VI del Data Act si intitola «Passaggio tra servizi di trattamento dei dati». Dentro, l’articolo 29 — «Abolizione graduale delle tariffe di passaggio» — costruisce l’obbligo in tre mosse:

  • Dal 12 gennaio 2027 (paragrafo 1): i fornitori «non impongono al cliente tariffe di passaggio per il processo di passaggio ad altri fornitori».
  • Dall’11 gennaio 2024 e fino al 12 gennaio 2027 (paragrafo 2): i fornitori «possono imporre al cliente tariffe di passaggio ridotte per il passaggio ad altri fornitori».
  • Il tetto delle tariffe ridotte (paragrafo 3): «non sono superiori ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio sostenuti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati».

In termini contrattuali: alla data di questo articolo, 31 ottobre 2026, una tariffa di passaggio può esistere, ma solo «ridotta» e solo fino al costo che il fornitore sostiene davvero per quel passaggio. Non è un listino libero, è un rimborso di costi con un tetto. E dal 12 gennaio 2027 quel tetto scende a zero.

Una precisazione di vocabolario che conviene non saltare: il regolamento non parla di «cloud», parla di «servizi di trattamento dei dati», e l’articolo 2, numero 8, li definisce in modo tecnologicamente neutro — «un servizio digitale fornito a un cliente e che consente l’accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita e che può essere rapidamente erogato e rilasciato con un minimo sforzo di gestione o interazione con il fornitore di servizi». Non c’è un elenco di fornitori né di modelli di servizio: il perimetro si decide su quella descrizione, non sul nome commerciale dell’offerta.

La definizione che cambia tutto: articolo 2, numero 36

Qui sta il punto che quasi tutti saltano. Il regolamento definisce le tariffe di passaggio così:

«“tariffe di passaggio”: le tariffe diverse dalle spese standard di servizio o di risoluzione anticipata, imposte da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un cliente per le azioni imposte dal presente regolamento in caso di passaggio ai sistemi di un diverso fornitore o all’infrastruttura TIC locale, comprese le tariffe di uscita dei dati;»

Tre pezzi di questa frase valgono una riunione con il fornitore.

«comprese le tariffe di uscita dei dati». L’egress è dentro il perimetro, nominato, e non per deduzione: il numero 35 dello stesso articolo 2 gli dedica una definizione propria, «le tariffe di trasferimento dei dati addebitate ai clienti per l’estrazione dei loro dati attraverso la rete dall’infrastruttura TIC di un fornitore di servizi di trattamento dei dati e l’invio ai sistemi di un diverso fornitore o a infrastrutture TIC locali». Il rientro su sistemi propri è scritto lì, e anche nella definizione di «passaggio» del numero 34, che comprende espressamente il passaggio «a una infrastruttura TIC locale».

«le tariffe diverse dalle spese standard di servizio». Le spese standard di servizio non sono tariffe di passaggio. Restano. Il traffico in uscita che un’applicazione genera ogni giorno servendo i suoi utenti è uso ordinario del servizio, non passaggio: continua a essere fatturato come prima.

«o di risoluzione anticipata». Anche le spese per chiudere un contratto prima della scadenza sono escluse dalla definizione. Restano.

VoceÈ una tariffa di passaggio?Dal 12 gennaio 2027
Uscita dei dati per passare a un altro fornitoreSì, espressamente: «comprese le tariffe di uscita dei dati»Non può essere imposta
Uscita dei dati per rientrare sull’infrastruttura TIC localeSì: il passaggio «all’infrastruttura TIC locale» è nella definizioneNon può essere imposta
Traffico in uscita generato dall’uso ordinario del servizioNo: è spesa standard di servizioSi paga come prima
Penale per risoluzione anticipata del contrattoNo: esclusa dalla definizioneSi paga come prima

C’è un quarto pezzo, più sottile: «per le azioni imposte dal presente regolamento». Il divieto copre le azioni che il regolamento mette in capo al fornitore nel processo di passaggio, non qualunque attività che il cliente decida di commissionargli durante una migrazione.

L’errore costa in due direzioni opposte

Chi legge il titolo e non la definizione sbaglia due conti, in versi opposti. Da una parte mette a budget un risparmio sull’egress ordinario che non arriverà: se l’applicazione trasferisce dati fuori dal cloud ogni giorno per funzionare, quella riga di fattura resta. Dall’altra si convince di potersi sfilare a costo zero da un impegno pluriennale, e scopre che la penale di risoluzione anticipata sopravvive al 12 gennaio 2027.

Il Data Act rende gratuito il trasloco, non il recesso. Sono due voci diverse e si negoziano in momenti diversi: la prima per legge, la seconda alla firma.

Che cosa guardare in un contratto cloud oggi

Non serve aspettare il 2027 per usare la norma. Il paragrafo 4 dell’articolo 29 obbliga già il fornitore, prima di stipulare il contratto, a dare al potenziale cliente informazioni chiare su spese standard di servizio, sanzioni che potrebbero essere imposte in caso di risoluzione anticipata e tariffe di passaggio ridotte. È un obbligo informativo precontrattuale, e si usa come una checklist in trattativa.

  • Le tre voci sono dichiarate per iscritto? Spese standard, risoluzione anticipata, tariffe di passaggio ridotte. Se una delle tre manca dall’offerta, chiedetela prima di firmare: dopo diventa una richiesta, non un diritto informativo da esercitare.
  • Dove finisce il «servizio» e dove comincia il «passaggio»? È la riga che deciderà la fattura. Chiedete che il contratto distingua il traffico in uscita ordinario da quello sostenuto per migrare, perché solo il secondo va a zero.
  • La tariffa di passaggio ridotta è giustificata? Il paragrafo 3 la limita ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio. Una cifra a forfait, slegata da quei costi, è una posizione da discutere, non un dato di fatto.
  • Che cosa succede dopo il 12 gennaio 2027? Un contratto firmato oggi vivrà oltre quella data: verificate che il testo non congeli per gli anni successivi una tariffa che da allora non sarà più imponibile.
  • Quanto pesa la penale di risoluzione anticipata? È la voce che il Data Act non tocca. È lì che si negozia, e conviene farlo quando ancora avete qualcosa da firmare.
  • Il fornitore vi ha avvertiti che quel passaggio è difficile? Il paragrafo 5 glielo impone, se del caso: deve fornire al cliente informazioni sui servizi di trattamento dei dati «che comportano un passaggio altamente complesso o costoso o per i quali è impossibile effettuare il passaggio senza significative interferenze nell’architettura dei dati, delle risorse digitali o dei servizi». È un campanello d’allarme che la norma vi fa trovare già suonato, prima della firma.
  • E quelle informazioni dove stanno? Il paragrafo 6 obbliga il fornitore, se del caso, a mettere a disposizione dei clienti le informazioni dei paragrafi 4 e 5 «attraverso una sezione dedicata del proprio sito web o in qualsiasi altro modo facilmente accessibile». Significa che quelle voci si possono leggere prima di firmare, senza nemmeno chiederle: se non ci sono, l’assenza è a sua volta un’informazione.

Vale anche a monte della scelta del fornitore: in un’architettura multicloud o ibrida il costo di spostarsi è una variabile di progetto, e sapere quale parte di quel costo è destinata ad azzerarsi cambia il confronto fra due preventivi.

«Equivalenza funzionale» non è «mi ricostruiscono il sistema»

Il Capo VI non promette che il nuovo fornitore riproduca il vostro ambiente. La misura dell’obbligo sta nella definizione di «equivalenza funzionale» dell’articolo 2, numero 37, che conviene leggere fino in fondo, perché la seconda metà qualifica la prima:

«“equivalenza funzionale”: il ripristino, sulla base dei dati esportabili e delle risorse digitali del cliente, di un livello minimo di funzionalità nell’ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati dello stesso tipo di servizio dopo il processo di passaggio, laddove il servizio del trattamento dei dati di destinazione fornisce risultati sostanzialmente comparabili in risposta al medesimo input per le caratteristiche condivise fornite al cliente in virtù del contratto;»

Cinque espressioni da leggere con attenzione:

  • «un livello minimo di funzionalità»: è una soglia, non la parità di prestazioni, di automatismi o di funzioni avanzate.
  • «risultati sostanzialmente comparabili in risposta al medesimo input»: è la clausola che qualifica quella soglia, ed è quella che si perde citando la definizione a metà. Il minimo non è il semplice fatto che il servizio riparta: a parità di input, il servizio di destinazione deve dare risultati sostanzialmente comparabili.
  • «dati esportabili e delle risorse digitali del cliente»: la base di partenza è ciò che è vostro ed esportabile, non la configurazione proprietaria del fornitore.
  • «per le caratteristiche condivise fornite al cliente in virtù del contratto»: è il perimetro su cui si misura quel risultato. Non tutto ciò che facevate, ma ciò che il contratto vi forniva.
  • «dello stesso tipo di servizio»: il confronto è con un servizio equivalente, non con qualunque destinazione.

Messe insieme, le due metà dicono una cosa precisa, ed è più della somma dei due frammenti: l’obbligo è un livello minimo di funzionalità — non la parità di prestazioni e di funzioni avanzate — ma è un minimo qualificato, perché per le caratteristiche condivise previste dal contratto il servizio di destinazione deve fornire risultati sostanzialmente comparabili in risposta al medesimo input. Chi cita solo la prima metà della definizione sottostima il proprio diritto.

Gli aspetti tecnici sono oggetto dell’articolo 30, intitolato «Aspetti tecnici del passaggio». Il punto pratico per una PMI resta però questo: la norma abbatte una barriera economica, non il lavoro di progetto. Un assessment serve ancora, e serve prima — sapere che cosa è esportabile e in quale forma è la differenza fra un passaggio e una sorpresa. Che poi la migrazione sia un lift and shift o una ricollocazione più articolata, è una decisione tecnica che la norma non prende per voi.

Le altre date del regolamento, per non confonderle

Il Data Act non ha una data sola. Dall’articolo 50:

  • il regolamento si applica a decorrere dal 12 settembre 2025;
  • l’obbligo dell’articolo 3, paragrafo 1, si applica ai prodotti connessi e ai servizi correlati immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026;
  • il Capo III si applica solo in relazione agli obblighi di messa a disposizione dei dati a norma del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale adottata in conformità del diritto dell’Unione, che entrano in vigore dopo il 12 settembre 2025;
  • il Capo IV — «Clausole contrattuali abusive relative all’accesso ai dati e al relativo utilizzo tra imprese», il capo per cui una clausola abusiva imposta unilateralmente da un’impresa a un’altra non è vincolante per quest’ultima (articolo 13) — si applica ai contratti conclusi dopo il 12 settembre 2025, e si applica a decorrere dal 12 settembre 2027 ai contratti conclusi il 12 settembre 2025 o prima, a condizione che siano a tempo indeterminato oppure che scadano almeno dieci anni dopo l’11 gennaio 2024.

La data del 12 gennaio 2027 è invece scritta dentro l’articolo 29 e riguarda le tariffe di passaggio: è quella che interessa chi compra cloud, e non si deduce dalle altre. E il Capo IV non è un semplice portatore di date: è il capo sulle clausole abusive imposte unilateralmente fra imprese, cioè la leva che il regolamento mette accanto al divieto dell’articolo 29 — con date proprie, diverse da quelle del Capo VI.

Una cautela sullo stato della norma

L’articolo 29 e la data del 12 gennaio 2027 non sono stati modificati: il testo in vigore è quello citato qui. Il 19 novembre 2025, però, la Commissione europea ha pubblicato due proposte di regolamento di semplificazione — il «Digital Omnibus» e il «Digital Omnibus sull’IA» — e il pacchetto più ampio interviene anche in materia di cloud switching; il testo di compromesso del Consiglio è ancora soggetto a negoziato. Una proposta legislativa non modifica da sola gli obblighi applicabili: finché le modifiche non sono adottate e in vigore, il riferimento resta il testo vigente del regolamento. Il che non indebolisce nulla di quanto scritto sopra, ma suggerisce una cosa sola: prima di appendere una scadenza contrattuale a quella data, riverificatene lo stato.

Che cosa fare adesso

Tre cose, in quest’ordine.

  1. Censite le voci, non i titoli. Prendete l’ultima fattura cloud e separate il traffico in uscita da uso ordinario da quello che pagherebbe una migrazione. Se dal contratto non si riesce a distinguerli, quella è già un’informazione: è la prima domanda da fare al fornitore.
  2. Rileggete il contratto con le tre voci del paragrafo 4. Spese standard, risoluzione anticipata, tariffe di passaggio ridotte. Quella che non trovate è probabilmente quella che peserà.
  3. Se una migrazione è in programma, scegliete la data con la norma in mano. Nel testo il paragrafo 2 consente le tariffe ridotte «fino al 12 gennaio 2027» e il paragrafo 1 vieta le tariffe di passaggio «a decorrere dal 12 gennaio 2027»: su quel singolo giorno non conviene costruire un piano. Qualche giorno di margine costa meno di una discussione.

Il Data Act non è un’occasione di marketing normativo, ed è inutile raccontarlo come una vittoria. È uno strumento contrattuale, e vale quanto la precisione con cui lo si usa: in questo caso, la precisione sta tutta in una definizione dell’articolo 2.

Domande frequenti

Dal 12 gennaio 2027 l’egress diventa gratuito?

Solo quello sostenuto per passare a un altro fornitore o per riportare i dati sull’infrastruttura TIC locale: l’articolo 2, numero 36, del Data Act include espressamente «le tariffe di uscita dei dati» fra le tariffe di passaggio, e l’articolo 29, paragrafo 1, vieta di imporle dal 12 gennaio 2027. L’egress generato dall’uso ordinario del servizio è invece una spesa standard di servizio, esclusa da quella definizione: continua a essere fatturato.

Le penali per risoluzione anticipata di un contratto cloud sono abolite?

No. La definizione di tariffe di passaggio dell’articolo 2, numero 36, esclude espressamente le spese «di risoluzione anticipata»: non sono tariffe di passaggio e il divieto dell’articolo 29 non le riguarda. Un impegno pluriennale sottoscritto per ottenere uno sconto resta un impegno pluriennale anche dopo il 12 gennaio 2027.

Un fornitore può farmi pagare il passaggio a un altro fornitore?

Dipende dalla data. Fino al 12 gennaio 2027 sì, ma con due limiti: l’articolo 29, paragrafo 2, consente tariffe di passaggio «ridotte» a decorrere dall’11 gennaio 2024 e fino al 12 gennaio 2027, e il paragrafo 3 stabilisce che non siano superiori ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio sostenuti dal fornitore: non è un importo libero, ma un rimborso di costi con un tetto. A decorrere dal 12 gennaio 2027, invece, no: il paragrafo 1 vieta ai fornitori di imporre al cliente tariffe di passaggio per il processo di passaggio ad altri fornitori.

Che cosa devo farmi dichiarare prima di firmare un contratto cloud?

L’articolo 29, paragrafo 4, obbliga il fornitore a fornire al potenziale cliente, prima di stipulare il contratto, informazioni chiare su tre voci: le spese standard di servizio, le sanzioni che potrebbero essere imposte in caso di risoluzione anticipata e le tariffe di passaggio ridotte. Se una delle tre non è nell’offerta, va chiesta prima della firma e non dopo.

«Equivalenza funzionale» significa che il nuovo fornitore mi ricostruisce il sistema?

No. L’articolo 2, numero 37, definisce l’«equivalenza funzionale» come «il ripristino, sulla base dei dati esportabili e delle risorse digitali del cliente, di un livello minimo di funzionalità nell’ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati dello stesso tipo di servizio dopo il processo di passaggio, laddove il servizio del trattamento dei dati di destinazione fornisce risultati sostanzialmente comparabili in risposta al medesimo input per le caratteristiche condivise fornite al cliente in virtù del contratto». Il livello è minimo — non la parità di prestazioni e di funzioni avanzate — ma è qualificato: per le caratteristiche condivise previste dal contratto, il servizio di destinazione deve fornire risultati sostanzialmente comparabili in risposta al medesimo input. Il lavoro di progetto della migrazione resta a carico di chi migra.


Fonti. Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (regolamento sui dati, «Data Act»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 2023/2854 del 22 dicembre 2023. Citazioni riprese dal testo ufficiale italiano: articolo 2, numeri 8, 34, 35, 36 e 37 (definizioni di «servizio di trattamento dei dati», «passaggio», «tariffe di uscita dei dati», «tariffe di passaggio» ed «equivalenza funzionale»); Capo VI «Passaggio tra servizi di trattamento dei dati», articolo 29, paragrafi 1-6 («Abolizione graduale delle tariffe di passaggio») e articolo 30 («Aspetti tecnici del passaggio»); articolo 50 per le date di applicazione; titolo del Capo IV. I frammenti fra caporali riproducono la minuscola del testo ufficiale quando sono citazioni a metà frase. Testo consultato il 31 ottobre 2026 tramite l’accesso macchina dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Sullo stato del procedimento legislativo: le due proposte di regolamento di semplificazione pubblicate dalla Commissione europea il 19 novembre 2025, non adottate alla data di questo articolo. L’interpretazione autorevole del regolamento spetta in ultima istanza alla Corte di giustizia dell’Unione europea: articolo informativo, non sostitutivo di una valutazione legale sul singolo contratto.

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