Chi si sta adeguando all’AI Act ha passato mesi sulla domanda «cosa va dichiarato». Su quella abbiamo già scritto: Art. 50 AI Act: quando devi dichiarare l’AI e quando no separa, scenario per scenario, ciò che ricade sulla PMI da ciò che ricade sul fornitore del software. Resta scoperto lo strato sotto: come si dichiara.
La risposta non va inventata. Il Codice di buone pratiche sull’etichettatura dei deep fake e del testo pubblicato generato o manipolato dall’IA contiene un allegato con icone UE già disegnate e testate sugli utenti, più le specifiche per usarle. Il testo è esplicito: «Un’icona UE conforme alle specifiche di design per la divulgazione visiva è pubblicamente disponibile per l’uso libero da parte di chiunque». Chiunque: non solo i firmatari. E l’Allegato 1 aggiunge che le icone si usano «senza necessità di attribuzione alla Commissione o all’Ufficio per l’IA». Il Codice dice però che l’icona è disponibile, non dove si scarica: il pacchetto va reperito presso l’Ufficio per l’IA.
Il Codice non è vincolante, e va detto
La base giuridica del documento è l’articolo 50, paragrafo 7, dell’AI Act: l’Ufficio per l’IA «incoraggia e agevola l’elaborazione di codici di buone pratiche» e la Commissione può approvarli con atto di esecuzione. Al 27 agosto 2026, per quanto risulta dal testo qui esaminato, quella facoltà non è stata esercitata: il Codice resta volontario e privo di effetti giuridici propri. Vincola l’articolo 50 del regolamento, il Codice è uno dei modi di attuarlo.
Fra i propri obiettivi il Codice dichiara di servire «da documento guida per dimostrare la conformità agli obblighi dei deployer», «riconoscendo al contempo che l’adesione al Codice non costituisce prova conclusiva della conformità». Il che ne fissa la natura: uno strumento facoltativo di attuazione dell’articolo 50, con misure pubblicamente utilizzabili — anche da chi non aderisce — e un’adesione che non sposta il metro di giudizio. Non è uno scudo.
Su chi ricade l’obbligo
| Obbligo | Su chi ricade |
|---|---|
| Art. 50(1) — informare che si sta interagendo con un sistema di IA | Fornitore |
| Art. 50(2) — marcatura leggibile a macchina degli output sintetici | Fornitore |
| Art. 50(3) — riconoscimento emozioni e categorizzazione biometrica | Deployer |
| Art. 50(4) — deep fake e testo pubblicato di interesse pubblico | Deployer |
| Art. 50(5) — modalità, tempistica e accessibilità dell’informativa | Entrambi, per i par. 1-4 |
La sezione del Codice di cui parla questo articolo copre solo i paragrafi 4 e 5: è quella del deployer, cioè della PMI che usa uno strumento di IA per produrre contenuti. Il watermarking del paragrafo 2 non la riguarda.
L’articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026 in tutti i suoi paragrafi. Il 2 dicembre 2026 è il termine transitorio del solo paragrafo 2, per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026: riguarda i fornitori, non è una proroga per chi etichetta.
Le specifiche dell’icona
Stanno nella Measure 1.1 e sono poche, verificabili a colpo d’occhio:
- l’elemento visivo principale è l’acronimo maiuscolo «AI» in lingua inglese; la deroga alla lingua nazionale scatta solo se l’inglese è incompatibile con leggi nazionali sull’uso delle lingue in materia commerciale o amministrativa;
- le due lettere devono avere la stessa dimensione verticale;
- in caso di ridimensionamento, le proporzioni vanno preservate;
- dimensioni e stili possono variare secondo il contesto (contrasto, colore, tipografia) «purché rimanga chiara, accessibile e distinguibile». La libertà grafica è reale: il limite è funzionale, non estetico.
Quello che nel Codice non c’è conta altrettanto: nessuna dimensione assoluta, né in millimetri né in pixel né in percentuale dell’area. L’unica misura è relativa; il criterio ultimo è che la divulgazione risulti «chiara e distinguibile».
Le icone dell’Allegato 1 sono tre: una per il contenuto interamente generato, una per quello manipolato o parzialmente modificato, e una terza di base per chi voglia aggiungervi un proprio livello informativo o un’etichetta testuale alternativa. Ciascuna esiste in quattro varianti di sfondo (nero, bianco, nero trasparente, bianco trasparente). La scelta è meccanica: immagine creata da zero → generated; foto reale ritoccata con l’IA → modified.
Le icone portano scritte le parole «GENERATED» e «MODIFIED» per una ragione empirica: nei test condotti in diversi Stati membri «le varianti che includono un’etichetta testuale chiara hanno ottenuto risultati significativamente migliori in termini di notabilità e chiarezza per gli utenti finali». La sigla nuda è la scelta peggiore.
Il secondo livello interattivo — il tooltip che spiega cosa è stato alterato — è invece «encouraged», e «ove tecnicamente attuabile»: non è un obbligo, ed è qualcosa che il deployer può realizzare da sé, tant’è che la terza icona dell’Allegato 1 esiste proprio per ospitare un livello informativo aggiuntivo. Manca invece un pezzo del corredo: al 27 agosto 2026 non esiste ancora una versione solo-audio dell’icona, che il Codice affida a una task force.
Come si legge il Codice: «will», «encouraged», «may»
Senza questa chiave metà delle prescrizioni sembrano obblighi. Il Codice definisce i tre verbi: «will» indica le misure obbligatorie, necessarie per la conformità all’articolo 50(4)-(5) e monitorate dalle autorità di vigilanza del mercato; «encouraged» le misure facoltative ma raccomandate; «may» le misure facoltative o la flessibilità sul come attuarle.
Dove va collocata l’etichetta
La Measure 1.2 non è una questione di gusto: discende dall’articolo 50, paragrafo 5, che impone di informare «in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione». Il Codice copre esplicitamente anche l’offline. Quattro principi generali, tutti «will»:
- riconoscimento immediato, «senza richiedere (inter)azione dell’utente o attenzione sostenuta»: dietro un pannello «informazioni» non basta;
- visibile abbastanza a lungo da essere notata in condizioni normali di esposizione;
- incorporata direttamente nel contenuto, salvo alternative equivalenti come un overlay che all’utente appare sul contenuto;
- percepibile alla prima esposizione, con spaziatura sufficiente dagli altri elementi e leggibile su qualunque sfondo.
Per immagini e video l’icona va «in un luogo appropriato in cui non esistano elementi di overlay interferenti»; il Codice fa l’esempio dell’angolo in alto a destra, ed è un esempio, non una prescrizione tassativa. Nel video l’etichetta va ripetuta: all’inizio, ove possibile a intervalli regolari, e come minimo dopo le interruzioni — perché persone diverse entrano nel contenuto in momenti diversi e a valle circoleranno screenshot e spezzoni. Chi mette la scritta solo nei primi tre secondi di un video social non è conforme al Codice.
Per il testo pubblicato il Codice fa gli esempi di sopra o in cima al testo, vicino al titolo, o nel colophon all’inizio, purché la collocazione sia chiara, coerente e distinguibile per l’utente finale. L’elenco è esemplificativo, non tassativo; il vincolo che resta è quello della prima esposizione, e un’etichetta relegata in fondo alla pagina difficilmente lo soddisfa. Due valvole di sfogo: è ammesso etichettare solo la porzione generata dall’IA, e per i testi brevi — dove l’etichetta degraderebbe leggibilità e usabilità — si può assolvere con un avviso contestuale nell’interfaccia.
C’è poi una deroga che fa risparmiare lavoro vero. Quando un deep fake è usato esclusivamente in un contesto professionale interno chiuso, per esempio per formare i dipendenti, la divulgazione «può essere collocata nell’interfaccia utente, nell’ambiente fisico o in qualsiasi altro mezzo appropriato», informando le persone prima dell’esposizione. Una manifatturiera di sessanta persone che produce un onboarding con un avatar sintetico non deve marchiare il video: deve dirlo prima, anche solo con una riga nella pagina del corso.
Far sopravvivere l’etichetta lungo la distribuzione, collaborando con editori, piattaforme e retail, è invece solo «encouraged» e a obbligo di mezzi.
Quando la divulgazione visiva non è possibile: l’audio
Qui il Codice prescrive un «will». La divulgazione «includerà, all’inizio del deep fake stesso, un breve disclaimer udibile in linguaggio naturale piano e semplice, nella stessa lingua del contenuto oppure in inglese», integrato ove appropriato con l’informazione se il contenuto sia generato o manipolato. Per i formati lunghi o live valgono i promemoria periodici e comunque dopo le interruzioni.
Due regole di combinazione: per un deep fake visivo l’audio è solo un metodo aggiuntivo e «sarà sempre accompagnato da divulgazioni visive»; per un deep fake audio, quando è disponibile uno schermo va resa disponibile anche una divulgazione visiva basata sull’icona, in aggiunta al disclaimer parlato. Un podcast con copertina in app va etichettato due volte.
L’earcon — il suono-segnale al posto delle parole — è ammesso, ma chi lo adotta deve accompagnarlo con «adeguate misure di sensibilizzazione» perché il pubblico capisca cosa significa: il disclaimer parlato costa quasi sempre meno.
Accessibilità: la parte che si dimentica
L’articolo 50, paragrafo 5, chiede solo che le informazioni siano «conformi ai requisiti di accessibilità applicabili». Il Codice li nomina: la direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), recepita in Italia con il d.lgs. 82/2022 e applicabile dal 28 giugno 2025, e la direttiva (UE) 2016/2102 sull’accessibilità del web.
Le pratiche elencate sono concrete: audiodescrizioni o segnali alternativi per gli elementi visivi; segnali tattili e aptici per i contenuti solo audio, pensando a chi ha problemi di udito; icone ad alto contrasto e compatibilità con gli screen reader; rilevabilità dell’icona da parte delle tecnologie assistive. Da qui la conseguenza più facile da mancare: l’icona «AI» va anche esposta agli screen reader, non solo disegnata.
Opere artistiche: si attenua la collocazione, non il design
L’articolo 50, paragrafo 4, prevede che quando il contenuto fa parte «di un’analoga opera o di un programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi», gli obblighi «si limitano all’obbligo di rivelare l’esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l’esposizione o il godimento dell’opera».
È un’attenuazione, non un’esenzione, e riguarda la collocazione: il Codice chiede comunque un’icona conforme alle specifiche di design della Measure 1.1. Cambia dove la si mette — nelle note di accompagnamento, nella descrizione fornita agli utenti, nei titoli di testa o di coda — ma restano il vincolo della prima esposizione e il divieto di richiedere «azioni dedicate» all’utente. Nel digitale l’etichetta può stare fuori dalla cornice ma adiacente all’immagine; fuori dal digitale — mostre, cinema, festival, supporti fisici — migra sul biglietto, sul depliant o sulla confezione. Due avvertenze: l’opera dev’essere manifestamente artistica, e non basta dichiararlo; i principi generali di collocazione visti sopra non si applicano qui.
Testo pubblicato: l’eccezione richiede due cose insieme
L’obbligo di dichiarare il testo scatta solo per quello «pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico»: una scheda prodotto o un post commerciale normalmente non lo sono. E anche quando lo è, l’obbligo cade se ricorrono due condizioni cumulative: il contenuto è stato sottoposto «a un processo di revisione umana o di controllo editoriale» e «una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione». Una sola delle due non basta. Il Codice incorpora la lettura nella propria definizione: è «testo pubblicato», ai suoi fini, solo quello diffuso senza revisione umana e senza responsabile editoriale. Se avete un processo editoriale, non state nemmeno producendo la fattispecie.
Come si costruisce quel processo se non si è un editore? Il Codice riserva una corsia preferenziale ai fornitori di servizi di media ai sensi del regolamento (UE) 2024/1083, che possono usare le procedure che già hanno; un blog aziendale non vi rientra per il solo fatto di pubblicare contenuti. Tutti gli altri devono dotarsi di una policy — «proporzionata alla dimensione e alle risorse», e che «può basarsi su processi esistenti» — contenente almeno:
- l’identificazione della persona fisica o giuridica con responsabilità editoriale: nome, ruolo e recapiti;
- una panoramica delle misure organizzative e delle risorse umane destinate ad assicurare che la revisione sia svolta e la responsabilità assunta prima della pubblicazione.
E poi la frase che separa un adempimento sostenibile da uno insostenibile: ciò «non comporta l’obbligo di documentare i singoli casi di revisione umana o controllo editoriale sulle singole pubblicazioni». Due pagine di policy bastano; un log per ogni articolo no.
Un dettaglio che sfugge: i recapiti vanno pubblicati, non solo tenuti agli atti — e il Codice ammette che siano quelli di una funzione («direzione editoriale», una casella redazionale), non di una persona nominata. Se il sito ha già un colophon con quei dati, l’adempimento è in larga parte assolto; sul resto da scrivere nelle pagine informative abbiamo raccolto i modelli in Informative di trasparenza AI Act: cosa scrivere.
I processi interni, in proporzione
Il Codice chiede processi «proporzionati alla dimensione e alle risorse disponibili»: è l’appiglio per le imprese piccole, ma la proporzionalità riguarda i processi, non l’obbligo di etichettare, che non conosce soglie dimensionali. Sono obbligatori una procedura documentata, un controllo di qualità «in particolare nei casi di uso regolare» e il riesame delle segnalazioni circostanziate; sono raccomandati la formazione strutturata e i canali di segnalazione per i terzi. Un dettaglio pesa più degli altri: la consapevolezza va assicurata anche presso i contraenti esterni direttamente coinvolti nell’attuazione delle misure di divulgazione o nella supervisione della conformità — l’agenzia creativa che produce i visual, il freelance che scrive i testi, il social media manager che pubblica; non l’intera catena dei fornitori. Metterlo nel contratto è il modo più semplice per assicurarla. Il tema si salda con l’obbligo di alfabetizzazione sull’IA dell’articolo 4, applicabile dal 2 febbraio 2025.
Una cosa che l’etichetta non fa
Il Codice avverte che «l’atto di etichettare non li esonera da altre leggi dell’Unione e degli Stati membri», compresi i requisiti «in materia di ottenimento del consenso delle persone raffigurate o dei titolari dei diritti»; e l’articolo 50, paragrafo 6, lascia impregiudicati gli altri obblighi di trasparenza previsti dal diritto dell’Unione o nazionale. L’etichetta «AI» su un volto sintetico che somiglia a una persona reale non risolve il problema del consenso o del diritto d’autore: si aggiunge, non sana.
Domande frequenti
L’icona UE per i contenuti IA è gratuita?
Sì. Il Codice afferma che un’icona UE conforme alle specifiche di design «è pubblicamente disponibile per l’uso libero da parte di chiunque», e l’Allegato 1 aggiunge che può essere usata senza necessità di attribuzione alla Commissione o all’Ufficio per l’IA. Vale anche per chi non firma il Codice. Attenzione però: il documento non indica un indirizzo di download, va reperito presso l’Ufficio per l’IA.
Quanto deve essere grande l’icona?
Il Codice non fissa alcuna dimensione assoluta: niente millimetri, pixel o percentuali. L’unica specifica dimensionale è relativa — le due lettere dell’acronimo devono avere la stessa dimensione verticale e le proporzioni vanno preservate in caso di ridimensionamento — e il criterio finale è funzionale: la divulgazione deve risultare «chiara e distinguibile» per le persone fisiche. Chi promette «le dimensioni esatte previste dalla norma» sta inventando.
Devo scrivere «IA» in italiano o «AI» in inglese?
L’acronimo previsto è «AI» maiuscolo in lingua inglese. La deroga alla lingua nazionale è ammessa solo se l’uso dell’inglese è incompatibile con leggi nazionali sull’uso delle lingue in materia commerciale o amministrativa, non per preferenza editoriale. Anche le parole delle icone dell’Allegato 1 («GENERATED», «MODIFIED») sono in inglese.
Un video di formazione interna con un avatar sintetico va etichettato?
Il Codice prevede una deroga specifica: quando un deep fake è usato esclusivamente in un contesto professionale interno chiuso (ad esempio per formare o informare i dipendenti), la divulgazione può stare nell’interfaccia utente, nell’ambiente fisico o in altro mezzo prontamente disponibile, purché le persone siano informate prima dell’esposizione e l’informazione sia chiara e distinguibile. Non serve marchiare il video, ma le due condizioni — uso interno chiuso e informativa preventiva — devono ricorrere entrambe.
Se un redattore rilegge gli articoli generati con l’IA devo comunque etichettarli?
L’eccezione dell’articolo 50, paragrafo 4, secondo comma richiede due cose insieme: un processo di revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica che detenga la responsabilità editoriale della pubblicazione. La rilettura da sola non basta se nessuno risponde formalmente della pubblicazione. Il Codice chiede una policy con nome, ruolo e recapiti del responsabile e una panoramica delle risorse dedicate, e chiarisce che non serve documentare la revisione articolo per articolo.
Firmare il Codice mette al riparo da contestazioni?
No, e lo dice il Codice stesso: «l’adesione al Codice non costituisce prova conclusiva della conformità a tali obblighi ai sensi dell’AI Act». È un documento volontario: uno dei modi di attuare l’articolo 50, non un’alternativa ad esso. Le sue misure sono peraltro utilizzabili da chiunque, anche da chi non aderisce. Vincolante è l’articolo 50 del regolamento.
Un’icona ben visibile basta a soddisfare l’obbligo?
Non necessariamente. L’articolo 50, paragrafo 5, impone che le informazioni «siano conformi ai requisiti di accessibilità applicabili», e il Codice traduce il rinvio in pratiche concrete: icone ad alto contrasto, compatibilità con gli screen reader, rilevabilità da parte delle tecnologie assistive. Un’icona che uno screen reader non annuncia non assolve l’obbligo, per quanto sia grande sullo schermo.
Fonti. Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (AI Act), articolo 50, testo ufficiale italiano pubblicato in GUUE; Codice di buone pratiche sull’etichettatura dei deep fake e del testo pubblicato generato o manipolato dall’IA, Sezione 2 (Commitments 1-4, Measures 1.1-1.3 e 2.1-2.3) e Allegato 1, nella versione consultata il 27 agosto 2026 — le traduzioni dei passaggi del Codice, redatto in inglese, sono nostre. Il Codice è volontario: la base giuridica è l’articolo 50, paragrafo 7, che prevede la possibilità, non ancora esercitata secondo il testo qui esaminato, che la Commissione lo approvi con atto di esecuzione; l’adesione non costituisce prova conclusiva della conformità. Articolo informativo, non sostitutivo di una valutazione legale.