Se succede qualcosa con un sistema di intelligenza artificiale, chi devo chiamare e quanto tempo ho? Dipende: l’AI Act non prevede un obbligo di segnalazione ma due, con soggetti obbligati, destinatari e logica dei termini diversi. Confonderli porta a credere di dover scrivere a Bruxelles per un guasto del proprio sistema, o a cercare giorni nel binario che non li conta.
Il punto più importante, subito: la maggior parte delle PMI italiane non è fornitore di sistemi ad alto rischio né di modelli con rischio sistemico. Se è il vostro caso, di quanto segue vi riguarda un solo articolo, l’art. 26. Leggete comunque il resto: i termini altrui dipendono da quando ve ne accorgete voi.
E una riserva che vale per tutto quello che segue: il binario dell’alto rischio — artt. 26 e 73 — non è ancora applicabile. I sistemi dell’allegato III seguono dal 2 dicembre 2027, quelli dell’allegato I dal 2 agosto 2028; il binario dei modelli per finalità generali è invece vivo dal 2 agosto 2025. Quanto trovate qui sotto sul binario 1 descrive un obbligo futuro, non un adempimento già in corso: serve per attrezzarsi, non perché ci sia una segnalazione da fare oggi.
La definizione che fa scattare i termini: art. 3, punto 49
L’AI Act definisce l’incidente grave come «un incidente o malfunzionamento di un sistema di IA che, direttamente o indirettamente, causa una delle conseguenze seguenti»:
| Lettera | Conseguenza |
|---|---|
| a) | il decesso di una persona o gravi danni alla salute di una persona |
| b) | una perturbazione grave e irreversibile della gestione o del funzionamento delle infrastrutture critiche |
| c) | la violazione degli obblighi a norma del diritto dell’Unione intesi a proteggere i diritti fondamentali |
| d) | gravi danni alle cose o all’ambiente |
Le quattro conseguenze sono alternative, non cumulative, e vale anche il nesso indiretto. La lettera c) apre il perimetro più delle altre: una violazione di obblighi europei a tutela dei diritti fondamentali è un incidente grave anche senza danno fisico o materiale.
Binario 1: l’art. 73, e l’obbligo che grava sul fornitore
Il paragrafo 1 non lascia margini sul soggetto: «I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato dell’Unione segnalano qualsiasi incidente grave alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui tali incidenti si sono verificati». Il destinatario non è l’ufficio per l’IA, ma l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato in cui l’incidente si è verificato. E il soggetto obbligato è il fornitore, che però non coincide con «chi vende»: l’art. 3, punto 3 comprende chi sviluppa un sistema di IA o chi lo fa sviluppare e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, «a titolo oneroso o gratuito». Una PMI manifatturiera di sessanta persone che commissiona un sistema a una software house e lo mette in servizio a proprio marchio è un fornitore, e cade nell’art. 73: non serve venderlo a nessuno.
I termini: 15, 10, 2 — e i 7 che non sono i vostri
| Ipotesi | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Regola generale | immediatamente, non oltre 15 giorni | art. 73, par. 2 |
| Decesso di una persona | immediatamente, non oltre 10 giorni | art. 73, par. 4 |
| Infrazione diffusa o incidente ex art. 3, punto 49, lett. b) | immediatamente, non oltre 2 giorni | art. 73, par. 3 |
| Misure dell’autorità dopo la notifica | 7 giorni, ma corrono per l’autorità | art. 73, par. 8 |
Quattro precisazioni, e sono i punti su cui si sbaglia.
I 15 giorni non sono una franchigia. Il paragrafo 2 vuole la segnalazione «immediatamente dopo che il fornitore ha stabilito un nesso causale tra il sistema di IA e l’incidente grave o quando stabilisce la ragionevole probabilità di tale nesso»; i 15 giorni sono il tetto esterno, e il secondo comma aggiunge che il periodo «tiene conto della gravità dell’incidente grave».
Il termine decorre anche dalla conoscenza del deployer. I paragrafi 2, 3 e 4 dicono tutti «dopo che il fornitore o, se del caso, il deployer, è venuto a conoscenza». Se è l’azienda utilizzatrice ad accorgersene per prima, l’orologio del fornitore parte da lì: ritardare la comunicazione interna erode il termine altrui.
I due giorni non riguardano i danni alla salute. Decesso e gravi danni alla salute stanno alla lettera a); i due giorni scattano per la lettera b), le infrastrutture critiche, oppure per l’infrazione diffusa. E il testo dice «due giorni» senza qualificarli: non sono giorni lavorativi. L’infrazione diffusa è transfrontaliera — l’art. 3, punto 61 richiede un danno agli interessi collettivi di persone residenti in almeno due Stati membri diversi da quello di origine, o una condotta del medesimo operatore in almeno tre — quindi per una PMI solo italiana resta l’ipotesi delle infrastrutture critiche.
Il caso più grave ha il termine più lungo, e non è un errore. La differenza fra i dieci giorni del decesso e i due dell’infrastruttura critica non sta nella gravità percepita ma nella soglia di innesco: il paragrafo 4 fa partire l’obbligo «immediatamente dopo che il fornitore o il deployer ha stabilito, o non appena sospetta, un nesso causale». Basta il sospetto. I sette giorni del paragrafo 8 non sono una scadenza aziendale: è il termine entro cui l’autorità adotta le misure di cui all’art. 19 del regolamento (UE) 2019/1020 dopo aver ricevuto la notifica.
La relazione iniziale incompleta
È il dettaglio che salva chi non ha ancora capito cosa sia accaduto. Paragrafo 5: «Se necessario per garantire una comunicazione tempestiva, il fornitore o, se del caso, il deployer, può presentare una relazione iniziale incompleta, seguita da una relazione completa». Meglio una segnalazione parziale nei termini che una perfetta fuori termine.
Indagare senza distruggere la prova
Il paragrafo 6 impone al fornitore di svolgere «senza indugio le indagini necessarie», con valutazione del rischio e misure correttive. Notate il soggetto: qui compare solo il fornitore, mentre i paragrafi da 2 a 5 dicevano «il fornitore o, se del caso, il deployer». Il deployer coopera, ma non è il soggetto obbligato.
Il secondo comma contiene una regola trasferibile a qualunque procedura interna: il fornitore «non svolge alcuna indagine che comporti una modifica del sistema di IA interessato in un modo che possa incidere su un’eventuale successiva valutazione delle cause dell’incidente, prima di informare le autorità competenti di tale azione». Dopo un incidente non si sistema il sistema in fretta.
Dove l’obbligo si restringe, e dove finisce l’informazione
Due paragrafi riducono il perimetro ai soli incidenti della lettera c): il 9, per i sistemi dell’allegato III di fornitori già soggetti a obblighi UE di segnalazione equivalenti, e il 10, per i dispositivi disciplinati dai regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746, con notifica «all’autorità nazionale competente scelta a tal fine dagli Stati membri in cui si è verificato l’incidente».
Il paragrafo 11 chiude il cerchio: sono le autorità nazionali a notificare immediatamente alla Commissione qualsiasi incidente grave (art. 20 del regolamento (UE) 2019/1020). Nel binario dell’alto rischio l’impresa non scrive mai a Bruxelles.
L’unico obbligo che riguarda una PMI utilizzatrice: art. 26, par. 5
L’art. 3, punto 4 definisce deployer chi utilizza un sistema di IA «sotto la propria autorità», salvo l’uso nel corso di un’attività personale non professionale: quasi tutte le PMI italiane sono deployer, non fornitori. Il loro obbligo sta nell’art. 26, paragrafo 5: «Qualora abbiano individuato un incidente grave, i deployer ne informano immediatamente anche il fornitore, in primo luogo, e successivamente l’importatore o il distributore e le pertinenti autorità di vigilanza del mercato. Nel caso in cui il deployer non sia in grado di raggiungere il fornitore, si applica mutatis mutandis l’articolo 73».
Tre elementi. Un ordine di priorità esplicito: prima il fornitore, poi la catena commerciale e le autorità. Un termine qualitativo, «immediatamente», diverso dai termini in giorni dell’art. 73. E una clausola di riserva: solo se il fornitore è irraggiungibile la PMI eredita i termini di 15, 10 o 2 giorni. Lo stesso paragrafo aggiunge che, se il deployer ha motivo di ritenere che l’uso conforme alle istruzioni possa comportare un rischio ai sensi dell’art. 79, paragrafo 1, ne informa senza indebito ritardo fornitore o distributore e la pertinente autorità, sospendendo l’uso del sistema.
Binario 2: l’art. 55, per una platea ristretta
Il secondo binario riguarda i fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico, che ai sensi dell’art. 55, paragrafo 1, lettera c) «tengono traccia, documentano e riferiscono senza indebito ritardo all’ufficio per l’IA e, se del caso, alle autorità nazionali competenti, le informazioni pertinenti su incidenti gravi ed eventuali misure correttive per porvi rimedio».
Tre differenze strutturali. Il destinatario primario è l’ufficio per l’IA, che l’art. 3, punto 47 dichiara essere una funzione della Commissione: «I riferimenti all’ufficio per l’IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla Commissione». L’oggetto è un modello, non un sistema. E il termine è qualitativo, «senza indebito ritardo»: nessun numero di giorni, ed è l’asimmetria più forte fra i due binari.
Sulla platea, l’art. 51, paragrafo 2 presume la capacità di impatto elevato quando il calcolo cumulativo usato per l’addestramento, misurato in operazioni in virgola mobile, supera 10^25: una manciata di fornitori di modelli di frontiera. Nessuna PMI che usi o integri un modello per finalità generali è soggetto obbligato qui. E attenzione a non scambiare i piani: l’obbligo del paragrafo 1 è vincolante, volontario è soltanto lo strumento con cui lo si dimostra. Il paragrafo 2 dice che i fornitori «possono basarsi» su codici di buone pratiche, e che quelli che non vi aderiscono né si conformano alle norme armonizzate europee «devono dimostrare mezzi alternativi adeguati di conformità».
I dieci campi del modulo della Commissione
Il 4 novembre 2025 la Commissione ha pubblicato un modulo per questo binario. L’intestazione dice cosa è: «This template serves as a means to demonstrate compliance with Article 55(1), point (c), of the AI Act as part of Commitment 9 of the Safety and Security Chapter of the General-Purpose AI Code of Practice». Non è un formulario obbligatorio: è uno strumento facoltativo di prova, dentro un Codice volontario. I dieci campi restano però un’ottima struttura per un registro interno degli incidenti. Il modulo esiste solo in inglese: la resa italiana dei campi qui sotto è nostra.
| # | Campo |
|---|---|
| 1 | Date di inizio e fine, o le migliori approssimazioni disponibili |
| 2 | Danno risultante, e la vittima o il gruppo colpito |
| 3 | Catena degli eventi che ha condotto, anche indirettamente, all’incidente |
| 4 | Modello coinvolto |
| 5 | Prove che documentano il coinvolgimento del modello |
| 6 | Risposta: cosa il fornitore ha fatto o intende fare, compreso il caso in cui non abbia fatto nulla |
| 7 | Raccomandazione all’ufficio per l’IA e alle autorità nazionali |
| 8 | Cause profonde: output, fattori, input e ogni aggiramento delle mitigazioni |
| 9 | Ricorrenze dal monitoraggio post-commercializzazione, quasi-incidenti inclusi |
| 10 | Segnalante: fornitore, rappresentante autorizzato o altro, e contatti |
Il campo 1 ammette l’approssimazione, come la relazione iniziale incompleta dell’art. 73: segnalare non richiede certezza. Il campo 9 introduce i quasi-incidenti, categoria che l’art. 73 non menziona. Nessun campo chiede una data di scadenza. E una precisazione onesta: l’art. 3, punto 49 definisce l’incidente grave riferendosi a un sistema, mentre questo binario riguarda i modelli, e il modulo estende quella nozione senza che il testo lo espliciti.
Cosa ancora non c’è
- Nessun modulo prescritto per l’alto rischio. L’art. 73 non descrive un formato; il paragrafo 7 prevede orientamenti della Commissione, da emanare «entro il 2 agosto 2025», e per l’alto rischio la Commissione ha pubblicato orientamenti e un modello di segnalazione in bozza (draft guidance and a reporting template): materiale di consultazione, non un formato definitivo.
- Nessun portale unico europeo: il regolamento indica autorità nazionali e ufficio per l’IA, non un canale tecnico. E nessuna autorità italiana è deducibile da questi articoli: l’art. 73 rinvia agli Stati membri.
- Nessun regime sanzionatorio dentro l’art. 73 o l’art. 55, e quindi nessuna cifra da pubblicare.
Le linee guida della Commissione sull’art. 50 dichiarano di se stesse: «These Guidelines are non-binding. Any authoritative interpretation of the AI Act may ultimately only be given by the Court of Justice of the European Union». E nessun soggetto rilascia un’attestazione di conformità agli obblighi di segnalazione degli artt. 73 e 55: il modulo della Commissione si autoqualifica come strumento facoltativo di prova, dentro un Codice volontario.
Quando si applica
Anche la linea del tempo separa i due binari. Gli obblighi sui modelli per finalità generali e le disposizioni di governance sono applicabili dal 2 agosto 2025: il binario 2 è già vivo. La maggior parte delle altre regole si applica dal 2 agosto 2026, con l’avvio dell’enforcement; l’alto rischio dell’allegato III segue dal 2 dicembre 2027, quello dell’allegato I dal 2 agosto 2028.
Il binario 1 ha termini già scritti ma strumentazione provvisoria e applicabilità differita; il binario 2 un modulo definitivo e nessun termine numerico. Il quadro completo delle date sta nella guida alle scadenze e nel piano di adeguamento.
Cosa conviene fare adesso
Nulla di quanto segue è imposto dagli articoli citati: è il minimo per non trovarsi impreparati.
Stabilite in quale ruolo state. Per ogni sistema in uso: lo usiamo sotto la nostra autorità (deployer) o lo mettiamo in servizio con il nostro nome o marchio, anche se l’ha sviluppato un terzo (fornitore)? La risposta cambia l’articolo applicabile, e un registro dei sistemi di IA è il posto dove quella colonna deve esistere.
Scrivete il canale di comunicazione nel contratto con il fornitore: il suo termine decorre anche dalla vostra conoscenza dell’incidente, quindi servono un referente nominato e una prova di aver comunicato.
Costruite il registro degli incidenti sui dieci campi del modulo, quasi-incidenti compresi, e mettete a verbale la regola sulle prove: nessuna modifica al sistema che possa compromettere l’analisi delle cause prima di aver informato chi di dovere. Riconoscere un incidente è materia di alfabetizzazione in materia di IA.
Domande frequenti
La mia azienda usa un sistema di IA ad alto rischio. Devo segnalare io l’incidente grave all’autorità?
No, non in prima battuta — e comunque non ancora. Il binario dell’alto rischio non è applicabile oggi: i sistemi dell’allegato III seguono dal 2 dicembre 2027, quelli dell’allegato I dal 2 agosto 2028. Quando lo sarà, l’art. 73, paragrafo 1 porrà l’obbligo di segnalazione sui fornitori. Chi usa il sistema sotto la propria autorità è un deployer e ha un obbligo diverso, previsto dall’art. 26, paragrafo 5: informare immediatamente prima il fornitore, e successivamente l’importatore o il distributore e le pertinenti autorità di vigilanza del mercato. Solo se il deployer non riesce a raggiungere il fornitore si applica mutatis mutandis l’art. 73.
Quali sono i termini di segnalazione previsti dall’art. 73?
Tre, non uno. Regola generale: immediatamente dopo aver stabilito il nesso causale o la sua ragionevole probabilità e non oltre 15 giorni (paragrafo 2). Due giorni in caso di infrazione diffusa o di incidente grave di cui all’art. 3, punto 49, lettera b), cioè la perturbazione delle infrastrutture critiche (paragrafo 3). Dieci giorni in caso di decesso di una persona, con innesco anticipato al semplice sospetto di nesso causale (paragrafo 4).
I 15 giorni sono una franchigia?
No. Il paragrafo 2 impone la segnalazione immediatamente dopo l’accertamento del nesso causale o della sua ragionevole probabilità, e il secondo comma aggiunge che il periodo di segnalazione tiene conto della gravità dell’incidente grave. I 15 giorni sono un tetto massimo, non un tempo a disposizione.
Cosa faccio se allo scadere del termine non ho ancora capito cosa è successo?
L’art. 73, paragrafo 5 lo prevede espressamente: se necessario per garantire una comunicazione tempestiva, si può presentare una relazione iniziale incompleta, seguita da una relazione completa. Il regolamento preferisce una segnalazione parziale nei termini a una completa fuori termine.
A chi si segnala nel binario dei modelli GPAI?
All’ufficio per l’IA e, se del caso, alle autorità nazionali competenti (art. 55, paragrafo 1, lettera c). L’art. 3, punto 47 chiarisce che i riferimenti all’ufficio per l’IA si intendono fatti alla Commissione. L’obbligo grava però solo sui fornitori di modelli per finalità generali con rischio sistemico, non su chi quei modelli li usa o li integra.
Esiste una certificazione che attesta la conformità all’obbligo di segnalazione?
No: nessun soggetto rilascia un’attestazione di conformità agli obblighi di segnalazione degli artt. 73 e 55, e il modulo della Commissione si autoqualifica come strumento facoltativo di prova. Attenzione a non confondere i piani: l’obbligo dell’art. 55, paragrafo 1, lettera c) è vincolante, volontario è lo strumento con cui lo si dimostra. L’art. 55, paragrafo 2 dice che i fornitori possono basarsi su un codice di buone pratiche, e che quelli che non vi aderiscono né si conformano alle norme armonizzate europee devono dimostrare mezzi alternativi adeguati di conformità.
Cosa significa che il termine decorre anche dalla conoscenza del deployer?
Che se è l’azienda utilizzatrice ad accorgersi per prima dell’incidente, l’orologio del fornitore parte da quel momento. I paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 73 fanno riferimento al momento in cui il fornitore o, se del caso, il deployer è venuto a conoscenza dell’incidente grave. Ritardare la comunicazione interna erode un termine che è di un altro soggetto.
Fonti. Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (AI Act), art. 3, punti 3, 4, 47, 49 e 61; art. 26, par. 5; art. 51, par. 2; art. 55; art. 73. Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 (Digital Omnibus on AI), pubblicato in GUUE il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026, per il differimento delle date sull’alto rischio. Commissione europea, modulo «Report for Serious Incidents under the AI Act (General-Purpose AI Models with Systemic Risk)», 4 novembre 2025, Impegno 9 del Codice di buone pratiche per l’IA per finalità generali: non è un formulario obbligatorio, esiste solo in inglese e la resa italiana dei campi è nostra. Commissione europea, linee guida sull’art. 50 dell’AI Act, da cui è tratta la dichiarazione di non vincolatività citata sopra. Il Codice è volontario (art. 55, par. 2), mentre l’obbligo di segnalazione dell’art. 55, par. 1, lett. c) è vincolante; l’interpretazione autorevole del regolamento spetta alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Testi consultati il 27 agosto 2026.